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L'angolo del commercialista, 20 Marzo 2017 alle 08:00:27

NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONE DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Alessandro D'Ingecco

In questa occasione credo sia di particolare interesse analizzare e fornire alcune informazioni introdotte in materia di detrazioni dal reddito inerenti le spese di ristrutturazione edilizia, con particolare attenzione alle disposizioni sugli interventi antisismici contenuti nella Legge di Bilancio per l'anno 2017.


Premesso che l'articolo16 bis del Tuir disciplina la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia, con la manovra finanziaria per l'anno 2017 è stata prevista la proroga fino al 31/12/2017 delle detrazioni collegate a tali interventi confermando, parimenti, la percentuale del 50% su un importo massimo di 96 mila euro. Inoltre, sono state prorogate le detrazioni del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (bonus mobili).
Pertanto, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.



A chi spetta l'agevolazione
L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
I contribuenti ammessi alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione possono essere così individuati:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.


Quali sono le spese ammesse alla detrazione


Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti e le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).


Novità in materia di interventi antisismici e per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica riguardanti le abitazioni e costruzioni adibite ad attività produttive.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto delle detrazioni Irpef per :


- interventi antisismici e ed esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica anche per le zone a basso rischio terremoto;
- possibilità di usufruire della detrazione in 5 anni e percentuale di detrazione fino all'80% per lavori che permettono il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.


Pertanto, per gli interventi effettuati a partire dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, l'aliquota base sarà pari al 50%, ma potrà addirittura arrivare fino all'80%. In particolare:
• qualora dall'effettuazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione d'imposta spetterà nella misura del 70% delle spese sostenute e calcolata in ogni caso su un importo massimo di 96 mila euro per ciascun anno;
• il passaggio invece a due classi di rischio sismico inferiore sarà ulteriormente premiato con una previsione agevolativa dell'80% dell'onere sostenuto.


La detrazione può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, sempre che:
• le spese siano rimaste a loro carico;
• posseggano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo;
• l'intervento sia effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttiva;
• l'immobile si trovi in zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2).


L'agevolazione riguarderà anche gli edifici rientranti nella zona 3, anche se non adibite ad abitazione principale.


Se, invece, gli interventi di cui sopra riguarderanno le parti comuni di edifici condominiali, la detrazione opera:
- nella misura del 75% qualora gli stessi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- dell'85% in caso di miglioramenti antisismici ancora più efficaci, ossia che si traducano in una classificazione dell'immobile oggetto di lavori a due classi di rischio sismico inferiore.


Infine, a partire dal 2017 per gli stessi condomini è prevista, in alternativa alla detrazione, la cessione del credito fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati con possibilità di ulteriore cessione per gli stessi; si precisa comunque che il credito non può essere ceduto a banche e ad intermediari finanziari.



Dott. Alessandro D'Ingecco
alessandro@studiodingecco.com


 

Carolina Russo Servizi Immobiliari
I.O. Cerreto di Spoleto


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